Art. 9. Centri e commissioni di selezione Ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento militare o civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, provvederanno all'espletamento della prova e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 5 e 7 mediante i propri Centri o Commissioni di Selezione. Detti Centri o Commissioni di Selezione saranno integrati da rappresentanti delle Forze Armate designati dallo Stato Maggiore della Difesa.