Art. 9.


                  Centri e commissioni di selezione

    Ciascuna  Forza  di Polizia ad ordinamento militare o civile e il
Corpo  Nazionale dei Vigili del Fuoco, provvederanno all'espletamento
della  prova e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 5 e 7
mediante  i  propri Centri o Commissioni di Selezione. Detti Centri o
Commissioni  di  Selezione  saranno integrati da rappresentanti delle
Forze Armate designati dallo Stato Maggiore della Difesa.