Allegato C CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA Requisiti e procedure per la selezione degli aspiranti alla carriera iniziale del corpo della Guardia di Finanza Selezione culturale (art. 5 del bando) La selezione culturale e' costituita da una prova di cultura generale, consistente in un test a risposta multipla, da eseguire in tempo predeterminato. Il calendario della prova sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 5 del bando e potra', comunque, essere consultato presso i Comandi della Guardia di Finanza. All'atto della presentazione alla predetta prova, tutti gli aspiranti dovranno essere muniti di un valido documento di identificazione, provvisto di fotografia, rilasciato da una amministazione dello Stato nonche' del tesserino riportante il proprio codice fiscale. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo con gli incaricati della vigilanza, usare telefoni cellulari od apparati radio ricetrasmittenti, copiare in tutto o, in parte, le risposte relative ai test somministrati. E' vietato, altresi', agli esaminandi portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta l'esclusione dalla prova. La correzione dei test, in forma automatizzata, verra' effettuata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza. Saranno giudicati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio di 51/100. Saranno ammessi ai successivi accertamenti i primi 3000 candidati idonei e quelli che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi al 3000o posto. L'esito della prova verra' comunicato unicamente ai candidati ammessi ai successivi accertamenti psico-fisico-attotudinali. Titoli (art. 6 del bando) E' attribuito un punteggio di merito, per un massimo di 13 centesimi, per i seguenti titoli: a) diploma di laurea: 05/100; b) istituti liceali: 04/100; c) diploma rilasciato da una delle seguenti scuole statali o parificate: 1) istituto tecnico aeronautico ad indirizzo: navigazione aerea; assistenza alla navigazione aerea; 2) istituto tecnico commerciale con specializzazione "programmatori"; 3) istituto tecnico industriale ad indirizzo "informatica"; 4) istituto tecnico industriale ad indirizzo "telecomunicazioni". Per i titoli di cui dal punto 1 al 4 e' attribuito un punteggio di 03/100; d) altri diplomi di scuola media superiore quinquennale: 02/100; e) brevetto civile di pilota di aeromobili o aliante rilasciato dal Ministero dei trasporti: 02/100; f) brevetto di paracadutista rilasciato dalla SMIPAR, ovvero, effettuato sotto controllo della SMIPAR e rilasciato dall'A.N.P.I.: 02/100. Accertamenti della idoneita' psico-fisico-attitudinale (art. 8 del bando) I candidati ammessi agli ulteriori accertamenti verranno convocati in Roma presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34. All'atto della presentazione dovranno produrre un certificato, di non oltre due mesi, rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante la recente effettuazione dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C.. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del candidato agli accertamenti sanitari. I candidati saranno sottoposti a: 1. Accertamenti della idoneita' psico-attitudinale al servizio della Guardia di Finanza quale finanziere effettivo. Le prove psico-attitudinali si concludono con una dichiarazione di idoneita' o non idoneita' a prestare servizio nel Corpo di cui sara' data comunicazione all'interessato. Tale giudizio e' definitivo e non e' ammessa la revisione. I candidati non idonei saranno esclusi dal concorso. 2. Accertamenti sanitari al fine di verificare il possesso da parte degli aspiranti delle qualita' fisiche necessarie per prestare servizio incondizionato nel Corpo della Guardia di Finanza. I suddetti accertamenti avranno di massima il seguente svolgimento: a) prove psico-attitudinali: prima e seconda giornata; b) esami specialistici e visita medica generale: terza e quarta giornata. Le prove psico-attitudinali sono effettuate dalla competente sottocommissione, che nella somministrazione dei test di livello attribuira' un punteggio massimo di 30/100, ai fini della successiva graduatoria di merito. Soltanto gli aspiranti dichiarati idonei alle prove psico-attitudinali verranno sottoposti ai successivi accertamenti sanitari che saranno effettuati dalla competente sottocommissione. Gli aspiranti non idonei ai suddetti accertamenti saranno esclusi dall'arruolamento. L'esclusione sara' immediatamente comunicata all'interessato. Alle qualita' fisiche e' attribuito un coefficiente da 1 a 4 in ordine decrescente di efficienza. A ciascun coefficiente di idoneita' e' attribuito un punteggio. Il punteggio finale, determinato dalla somma dei singoli punti di valutazione, sara' convertito in centesimi, per un massimo di 27/100. L'aspirante che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-attitudinali o per la visita medica di primo accertamento sara' considerato rinunciatario ed escluso dall'arruolamento. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi destinati a divenire finanzieri in servizio permanente, che rientrano nei previsti profili sanitari di cui alla tabella B) del decreto dirigenziale n. 167483 datato 1o giugno 2000 del comandante generale della Guardia di Finanza, in ottemperanza a quanto disposto da decreto ministeriale 17 maggio 2000, "contenente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380". I candidati saranno sottoposti a visita: neurologica; psichiatrica; otorinolaringoiatrica; oculistica; odontostomatologica. 1) I candidati all'atto della visita medica devono comunque avere: statura non inferiore a metri 1,65; acutezza visiva: uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio; campo visivo e motilita' oculare normale; visione binoculare; senso cromatico normale alle matassine colorate. I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive "a tempiali". La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati sara' effettuata con lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto". Saranno causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. Per quanto riguarda la funzione uditiva saranno considerati idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti parametri: Monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; Bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%. Saranno cause di inidoneita' i disturbi della parola anche se in forma lieve e l'uso di sostanze psicoattive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 26 elementi dentari: i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. Non sono ammesse, comunque, protesi mobili. 2) Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami: radiografia del torace; dell'urina ed ematochimici; elettrocardiografico e visita cardiologica; test psico-clinici. Gli aspiranti saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine di evidenziare particolari patologie. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli accertamenti di cui al punto 1 saranno subito dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione medica, senza essere sottoposti agli esami di cui al punto 2. Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sara' eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comportera' l'esclusione anche dopo il termine delle operazioni di concorso. Il giudizio di idoneita' o non idoneita' espresso in sede di visita medica e' definitivo. Il caso di non idoneita' comporta l'esclusione dal concorso. Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso: giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art. 68, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1997, n. 1199. Formazione della graduatoria (art. 11 del bando) La commissione di reclutamento formera' la graduatoria secondo: a) il punteggio riportato alle prove preliminari (con partecipazione, mediante proporzione matematica, alla graduatoria finale per un massimo di 30/100); b) il punteggio relativo ai test psico-attitudinali, per un punteggio massimo di 30/100; c) il valore del punteggio dalle visite sanitarie per un valore massimo di 27/100; d) il valore del punteggio aggiuntivo dei titoli e preferenze di cui sopra, per un massimo di 13/100. I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati a far pervenire, entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla data in cui avranno avviso in tal senso, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre disposizioni vigenti in materia. Tali documenti devono essere conformi alle norme sulle autentiche e dovranno essere regolarizzati in bollo solo dai candidati immessi nella carriera iniziale. I candidati potranno avvalersi della facolta' di produrre, in luogo dei predetti documenti, dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. In caso di ulteriore parita' sara' data precedenza alla minore eta', ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, quale sostituito dal comma 9 dell'art. 8 della legge 16 giugno 1998, n. 191.