Art. 12.

                         Dipendente pubblico

    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di  studio ove ricorrano le condizioni richieste (art. 2 legge
13 agosto 1984 n. 476 e successive integrazioni).