Art. 12.

                         Dipendente pubblico

    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrano le condizioni richieste (art. 2, legge
13 agosto 1984, n. 476, e successive integrazioni).