Art. 13.
    Qualora,    ad    insindacabile    giudizio   della   commissione
giudicatrice,  nessuna delle opere presentate sia ritenuta meritevole
di essere acquistata od ordinata, il Comando generale del Corpo delle
capitanerie  di porto si riserva la facolta' piu' ampia di provvedere
ad un ulteriore concorso.