Art. 7.
    Le  opere  verranno  esaminate e giudicate da una commissione che
sara'  formata  secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio
1949  n. 717,  modificata  con  la  legge 3 marzo 1960 n. 237 e legge
8 ottobre 1997 n. 352.
    La commissione e' valida solo se c'e' il plenum.
    Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza.
    I criteri di giudizio e di scelta della commissione giudicatrice,
fondati  sull'esame  comparativo degli elementi artistici, estetici e
tecnici delle singole opere, sono insindacabili.