Art. 7. Le opere verranno esaminate e giudicate da una commissione che sara' formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949 n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960 n. 237 e legge 8 ottobre 1997 n. 352. La commissione e' valida solo se c'e' il plenum. Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza. I criteri di giudizio e di scelta della commissione giudicatrice, fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici, estetici e tecnici delle singole opere, sono insindacabili.