Art. 8. Ai concorrenti dichiarati vincitori sara' data comunicazione scritta dell'esito del concorso. Le opere devono essere consegnate e installate a cura, rischio e spese dei vincitori. Gli eventuali adeguamenti anche strutturali dei luoghi, che si rendessero necessari per la collocazione delle opere, sono a completo carico dell'artista. Quest'ultimo, dovra' produrre, ad inizio dei lavori di installazione dell'opera, apposita relazione tecnica a firma di tecnico abilitato dalla quale si evidenzia la metodologia di realizzazione, il peso, i materiali impiegati e quant'altro possa garantire la sicurezza statica dell'opera al fine di evitare eventuali danni a persone o cose in relazione alla sua collocazione. Sono altresi' a carico dell'artista gli eventuali danni effettuati a strutture esistenti dalle maestranze impegnate nella collocazione dell'opera, altresi' dovranno essere rispettate le norme di cui al decreto legge n. 626/1994 e dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza di personale estraneo al lavoro.