Art. 8.
    Ai  concorrenti  dichiarati  vincitori  sara'  data comunicazione
scritta dell'esito del concorso.
    Le  opere devono essere consegnate e installate a cura, rischio e
spese dei vincitori.
    Gli  eventuali  adeguamenti  anche strutturali dei luoghi, che si
rendessero necessari per la collocazione delle opere, sono a completo
carico dell'artista.
    Quest'ultimo,   dovra'   produrre,   ad   inizio  dei  lavori  di
installazione  dell'opera,  apposita  relazione  tecnica  a  firma di
tecnico   abilitato  dalla  quale  si  evidenzia  la  metodologia  di
realizzazione,  il  peso,  i  materiali impiegati e quant'altro possa
garantire   la  sicurezza  statica  dell'opera  al  fine  di  evitare
eventuali danni a persone o cose in relazione alla sua collocazione.
    Sono   altresi'   a   carico  dell'artista  gli  eventuali  danni
effettuati  a  strutture  esistenti  dalle maestranze impegnate nella
collocazione dell'opera, altresi' dovranno essere rispettate le norme
di  cui al decreto legge n. 626/1994 e dovranno essere adottate tutte
le  misure  atte  a  garantire  la sicurezza di personale estraneo al
lavoro.