Art. 9.

                     Presentazione dei documenti

    Il  vincitore,  tenuto  conto delle dichiarazioni valide a titolo
definitivo   gia'  risultanti  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso,   dovra'  presentare,  entro  il  termine  fissato  per  la
costituzione  del  rap-porto di lavoro, pena la decadenza dal diritto
alla costituzione del rapporto stesso, la seguente documentazione:
      1)  qualora  siano  trascorsi  piu'  di sei mesi tra la data di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e il
suddetto   termine,   dichiarazione   sostitutiva  di  certificazioni
attestante il possesso dei seguenti requisisti:
        a) cittadinanza;
        b) godimento dei diritti civili e politici;
        c) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
        d) assenza  di  condanne  penali  passate  in  giudicato  che
comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
      2)  certificato  in carta semplice, in data non anteriore a sei
mesi  rispetto  al  termine  sopra indicato, rilasciato da una A.S.L.
ovvero  da  ufficiale  sanitario  o  da  un medico militare dal quale
risulti   che   l'interessato   e'  fisicamente  idoneo  al  servizio
incondizionato  e  continuativo  nell'impiego al quale il concorso si
riferisce,  con  la  precisazione  che  si e' eseguito l'accertamento
sierologico  del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956;
in   alternativa   tale   certificazione   potra'   essere  acquisita
direttamente dall'I.N.F.N. attraverso un medico autorizzato presso le
proprie strutture;
      3)   dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  attestante
l'assenza  di procedimenti penali che comportino la restrizione della
liberta'  personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti
tali  da  comportare,  se  accertati,  l'applicazione  della sanzione
disciplinare del licenziamento;
      4)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita'  e cumulo di impieghi di cui all'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.