Art. 9. Giuria La Giuria e' costituita da tre membri effettivi con diritto di voto. Sono membri effettivi: 1) il responsabile dell'ufficio tecnico; 2) un tecnico nominato dal raggruppamento politico di maggioranza; 3) un tecnico nominato dal raggruppamento politico di minoranza. Nella sua prima riunione la giuria eleggera' al proprio interno il presidente e provvedera' a siglare ogni plico dei concorrenti con un numero progressivo che sara' riportato su ogni elaborato, ai fini della necessaria riconoscibilita' degli autori al termine dei lavori della commissione giudicatrice.