Art. 9.

                               Giuria

    La  Giuria  e'  costituita da tre membri effettivi con diritto di
voto. Sono membri effettivi:
      1) il responsabile dell'ufficio tecnico;
      2)   un   tecnico   nominato  dal  raggruppamento  politico  di
maggioranza;
      3)   un   tecnico   nominato  dal  raggruppamento  politico  di
minoranza.  Nella  sua  prima riunione la giuria eleggera' al proprio
interno  il  presidente  e  provvedera'  a  siglare  ogni  plico  dei
concorrenti  con  un  numero  progressivo che sara' riportato su ogni
elaborato,  ai fini della necessaria riconoscibilita' degli autori al
termine dei lavori della commissione giudicatrice.