Art. 2. Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore agli anni 65; b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e' richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea; c) godimento dei diritti politici; d) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per il posto a concorso; e) possesso del diploma di scuola media di secondo grado; i candidati che abbiano conseguito analogo titolo di studio all'estero, ove non gia' riconosciuto equipollente in base a specifici accordi internazionali, dovranno essere in possesso di apposita dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita' scolastica italiana; f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; g) documentata esperienza di lavoro non inferiore a dodici mesi, anche non continuativi, in attivita' di segreteria di direzione; il possesso di tale requisito va idoneamente documentato, pena l'esclusione dal concorso, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, anche mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'), da rendere secondo lo schema allegato 3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 4, mediante le prove concorsuali previste. Non possono partecipare al concorso: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) i dipendenti dell'I.N.F.N. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nello stesso profilo professionale relativo al posto da conferire. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data dell'assunzione. L'esclusione dal concorso e' disposta dal presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare o da persona da lui delegata.