Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio di Presidenza
dell'Accademia,  e'  costituita  ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2000 n. 324, ed e'
composta  da  un dirigente di amministrazione pubblica, che ricopra o
che   abbia   ricoperto  un  incarico  di  direzione  di  un  ufficio
dirigenziale generale, o da un magistrato del Consiglio di Stato o da
un  avvocato  dello  Stato  o  da  un  professore  di prima fascia di
universita'  statale  o  equiparata,  anche  collocato  a riposo, con
funzioni  di presidente, e da due o piu' membri esperti nelle materie
oggetto  del  concorso,  scelti  fra  dirigenti dello Stato e di enti
pubblici non economici e professori di ruolo di universita' statali o
equiparate, anche straniere.
    La  Commissione  potra'  essere  integrata  da  uno o piu' membri
esperti negli esami in lingua o in materie speciali o in informatica.
    Le  funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di ruolo
appartenente all'area professionale C.
    La  Commissione  giudicatrice  disporra'  complessivamente di 300
punti,  cosi'  ripartiti:  100  punti  per  ciascuna  delle due prove
scritte e 100 punti per il colloquio.