Art. 4. Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia, e' costituita ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2000 n. 324, ed e' composta da un dirigente di amministrazione pubblica, che ricopra o che abbia ricoperto un incarico di direzione di un ufficio dirigenziale generale, o da un magistrato del Consiglio di Stato o da un avvocato dello Stato o da un professore di prima fascia di universita' statale o equiparata, anche collocato a riposo, con funzioni di presidente, e da due o piu' membri esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti fra dirigenti dello Stato e di enti pubblici non economici e professori di ruolo di universita' statali o equiparate, anche straniere. La Commissione potra' essere integrata da uno o piu' membri esperti negli esami in lingua o in materie speciali o in informatica. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di ruolo appartenente all'area professionale C. La Commissione giudicatrice disporra' complessivamente di 300 punti, cosi' ripartiti: 100 punti per ciascuna delle due prove scritte e 100 punti per il colloquio.