Art. 5.

           Prove d'esame - approvazione della graduatoria

    Le  prove di esame del concorso consistono in due prove scritte e
in un colloquio.
    Per  essere  ammessi  alle  prove  d'esame  i  candidati dovranno
presentare idoneo documento di identita' personale.
    Ai  candidati  ammessi  al concorso sara' inviata una copia dello
Statuto  e  del  regolamento  dell'Accademia  nonche'  l'organigramma
relativo  all'organizzazione  interna  degli  uffici  e  dei  servizi
dell'Accademia stessa.
    Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  21  aprile  1994  n.  439,  come modificato
dall'art.  5  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
settembre 2000 n. 324, la prima prova scritta, a contenuto teorico, a
scelta dell'Accademia, vertera' sulle seguenti materie attinenti alla
sfera di competenza dell'Accademia stessa:
      diritto  amministrativo; scienza della amministrazione; diritto
pubblico;  diritto  del  lavoro; legislazione degli enti pubblici non
economici; contabilita' di Stato e degli enti pubblici non economici;
organizzazione del lavoro; storia del libro e gestione del patrimonio
librario   (a   stampa   e  manoscritto)  e  archivistico;  normativa
sull'inventariazione  e  schedatura  del patrimonio librario; storia,
struttura  amministrativa  ed  organizzazione  interna dell'Accademia
Nazionale dei Lincei;
      la seconda prova scritta, a contenuto pratico, sara' diretta ad
accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto
il  profilo  della legittimita', della convenienza e della efficienza
ed  economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita'
istituzionale e con l'organizzazione interna dell'Accademia Nazionale
dei Lincei.
    Il calendario delle prove scritte sara' comunicato in tempo utile
ai  candidati,  ammessi  al  concorso,  con  lettera  raccomandata e,
comunque,  mediante  pubblicazione  di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale, del 2 marzo 2001.
    Per  lo  svolgimento  di  ciascuna  delle  due  prove  scritte  i
candidati avranno a disposizione otto ore.
    Al  colloquio  sono  ammessi i candidati che abbiano riportato in
ciascuna  delle  due  prove  scritte una votazione di almeno sessanta
centesimi.
    I  candidati  ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai
medesimi  sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle
prove scritte.
    Il  colloquio,  di  carattere  interdisciplinare,  vertera' sulle
materie oggetto delle prove scritte nonche' sulle altre, qui appresso
indicate,  le  quali  concorreranno  anch'esse alla valutazione della
professionalita' del candidato:
      pianificazione  ed  organizzazione  del lavoro in una struttura
complessa;  gestione  delle  risorse umane e finanziarie; principi di
gestione   dei   sistemi   informativi;   conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature  e  delle  applicazioni informatiche piu' diffuse, da
realizzarsi  anche  mediante  una  verifica applicativa; storia delle
istituzioni culturali e delle biblioteche italiane moderne; lettura e
interpretazione di un testo letterario classico da una lingua antica,
a  scelta  del candidato; lettura, interpretazione e conversazione su
un testo letterario da una lingua moderna, a scelta del candidato.
    Al  termine  di  ogni seduta la Commissione esaminatrice formera'
l'elenco  dei  candidati  esaminati  con  l'indicazione  del  voto da
ciascuno  riportato.  L'elenco  stesso, sottoscritto dal presidente e
dal segretario, sara' affisso all'albo della sede d'esame.
    Il  colloquio  si  intende  superato  con  la votazione di almeno
sessanta centesimi.
    Il  punteggio  finale  e'  costituito dalla somma della media dei
voti  riportati  nelle  due  prove  scritte e dal voto conseguito nel
colloquio.
    La Commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito del
concorso  secondo  l'ordine  del punteggio complessivo conseguito dai
candidati.
    Con  deliberazione  del  Consiglio  di Presidenza dell'Accademia,
tenuto  conto  delle disposizioni in materia di preferenza in caso di
parita' di merito, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 487/1994 e all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  693/1996,  sara' approvata la graduatoria generale di
merito.  Con  la stessa deliberazione sara' nominato il vincitore del
concorso.
    La  costituzione del rapporto di lavoro del vincitore decorrera',
agli effetti giuridici, dal primo giorno del mese successivo a quello
di   approvazione   della  graduatoria  da  parte  del  Consiglio  di
Presidenza  dell'Accademia  -  entro  la  quale  data  dovra'  essere
sottoscritto  il  contratto  individuale  di lavoro - e, agli effetti
economici,  dalla  data  di effettiva assunzione del servizio e della
funzione.
    Il  vincitore  che nel termine stabilito dall'amministrazione non
prenda servizio sara' considerato decaduto dalla nomina.