Art. 7.

       Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241

    Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri   8  settembre  2000  n.  324,  il  termine  presumibile  di
completamento  delle  procedure  concorsuali  e'  stimato in sei mesi
dalla  prima  prova  scritta  e, comunque, in otto mesi dalla data di
scadenza della presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    L'unita'   organizzativa   competente   per  l'istruttoria  delle
domande,  e  per l'espletamento degli adempimenti amministrativi fino
all'approvazione  delle  graduatorie,  e'  la  Direzione  dei servizi
amministrativi  e  del  personale  -  Ufficio  Personale e Normativa,
presso  la  quale  (06/68.80.35.59) ciascun candidato potra' prendere
conoscenza   dei   nominativi   dei   funzionari   responsabili   del
procedimento e dei provvedimenti relativi.
    L'Amministrazione garantisce pari opportunita' tra uomini e donne
per  l'accesso  al  lavoro  e il trattamento sul lavoro, nel rispetto
della legge 10 aprile 1991, n. 125.