Art. 7. Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 Visto l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2000 n. 324, il termine presumibile di completamento delle procedure concorsuali e' stimato in sei mesi dalla prima prova scritta e, comunque, in otto mesi dalla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'unita' organizzativa competente per l'istruttoria delle domande, e per l'espletamento degli adempimenti amministrativi fino all'approvazione delle graduatorie, e' la Direzione dei servizi amministrativi e del personale - Ufficio Personale e Normativa, presso la quale (06/68.80.35.59) ciascun candidato potra' prendere conoscenza dei nominativi dei funzionari responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi. L'Amministrazione garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, nel rispetto della legge 10 aprile 1991, n. 125.