Art. 11.

         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

    I  candidati  dichiarati  vincitori saranno invitati a presentare
direttamente,  o  ad  inviare,  tramite  raccomandata  con  avviso di
ricevimento  entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione,
all'Autorita'  per  la  vigilanza sui lavori pubblici, via di Ripetta
n. 246 - 00186 Roma, i seguenti documenti in carta legale, attestanti
il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando:
      a) diploma  originale  o  certificato  sostitutivo, a tutti gli
effetti  del  diploma,  ovvero  copia  del  diploma  stesso in bollo,
autenticata  nei  modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15;
      b) estratto  dell'atto  di  nascita.  I concorrenti che abbiano
diritto  alla  elevazione del limite massimo di eta' o alla esenzione
dello  stesso,  devono  produrre  documenti  atti  a  comprovare tale
diritto;
      c) certificato di cittadinanza italiana;
      d) certificato  attestante che il candidato e' in godimento dei
diritti  politici,  ovvero  che non e' in corso in alcuna delle cause
che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
      e) certificato generale del casellario giudiziale;
      f) documento relativo agli obblighi militari e cioe', a seconda
dei  casi,  copia  o  estratto dello stato di servizio militare o del
foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di
iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;
      g) certificato  rilasciato dall'unita' sanitaria competente per
territorio  o  da  un  medico  militare,  dal  quale  risulti  che il
candidato   e'   fisicamente   idoneo   al  servizio  continuativo  e
incondizionato  nell'impiego  al quale concorre; i candidati invalidi
di  guerra  ed  assimilati  debbono  produrre  ai sensi dell'art. 19,
secondo  comma,  della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione
di  un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura
e  il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di
pregiudizio  alla  salute  ed incolumita' dei compagni di lavoro. Nel
suddetto   certificato,   come  nella  dichiarazione,  dovra'  essere
precisato  che  si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue,
ai   sensi   dell'art. 7   della   legge   25 luglio   1956,  n. 837.
L'amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica di
controllo i vincitori del concorso.
    I  candidati  che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare  o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
nel  termine  di  cui  al  primo  comma,  a pena di decadenza, i soli
documenti  di cui alle lettere a) e g), nonche' copia integrale dello
stato matricolare.
    I  documenti  di  cui  alle  lettere c), d), e) e g) del presente
articolo,  come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di
data  non  anteriore  di  oltre  tre  mesi  a  quella del ricevimento
dell'invito a produrli.
    I  certificati  di  cui  alle lettere c) e d) dovranno attestare,
altresi',  che  gli  interessati erano in possesso della cittadinanza
italiana  e  in  godimento  dei  diritti  politici anche alla data di
scadenza  del  termine utile per produrre le domande di ammissione al
concorso.
    Le  firme  apposte  sui  documenti  che i candidati sono tenuti a
presentare  non  sono  soggette  a  legalizzazione  all'infuori delle
ipotesi  previste  dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.
    I  candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera
i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato B al decreto del
Presidente   della   Repubblica   26 ottobre  1972,  n. 642,  purche'
esibiscano  il  certificato  di  poverta',  ovvero quando risulti dai
documenti  stessi  la loro condizione di indigenza mediante citazione
degli estremi dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.
    Non   sono   ammessi   riferimenti  a  documenti  presentati  per
partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.
    Tuttavia  i  profughi  dai territori di confine hanno facolta' di
fare   riferimento  a  documenti  gia'  presentati  ad  altri  uffici
pubblici,  o  ad  atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni
giuridiche  e  di  fatto  da  comprovare:  in  tal caso essi dovranno
indicare,  per tali documenti, l'autorita' che li ha rilasciati e gli
uffici presso cui sono depo-sitati.
    I  profughi  anzidetti  hanno, altresi', facolta' di avvalersi di
documenti   diversi   da   quelli  richiesti  dal  presente  decreto,
sempreche' idonei a documentare le posizioni da attestare.
    Nel  predetto  termine  di  trenta  giorni, i candidati, sotto la
propria  responsabilita',  devono  dichiarare  di  non avere un altro
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato o determinato con altra
amministrazione,  pubblica  o  privata,  e di non trovarsi in nessuna
delle  situazioni  di  incompatibilita'  richiamate  dall'art. 58 del
decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29.  In  caso  contrario,
unitamente  ai  documenti  deve  essere  espressamente  presentata la
dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
    I candidati sono tenuti altresi' a regolarizzare in bollo tutti i
documenti gia' presentati.