Art. 2.

                       Requisiti di ammissione


   Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione  alla  Scuola di Dottorato di Ricerca di cui al precedente
articolo,  senza  limitazioni  di eta' e cittadinanza, coloro i quali
siano  in  possesso  del  diploma  di  laurea  quadriennale  o laurea
specialistica/magistrale  conseguita in Italia o che lo conseguiranno
entro  la  data  prevista  per  la prima prova di ammissione al corso
oppure   di   titolo   equipollente   conseguito  presso  universita'
straniere.
   I  cittadini  comunitari e stranieri in possesso di titolo che non
sia gia' stato dichiarato equipollente, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione   all'Indirizzo  del  corso  di  dottorato  al  quale
intendono  concorrere  -  farne  espressa  richiesta nella domanda di
partecipazione   al  concorso  e  corredare  la  domanda  stessa  dei
documenti  utili  a consentire al Consiglio Direttivo della Scuola di
Dottorato  la  dichiarazione  di equipollenza, tradotti e legalizzati
dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in
materia  per  l'ammissione  di  studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
   Per  i  cittadini  italiani  in  possesso  di un titolo accademico
straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente, valgono le
stesse disposizioni di cui al comma precedente.
   Possono  essere  ammessi  in  soprannumero,  nel  limite dei posti
stabiliti  dal  Consiglio  Accademico, senza borsa di studio e previo
parere   del   Consiglio   Direttivo  della  Scuola  in  merito  alla
sussistenza   dei  requisiti  di  accoglienza  e  successivamente  al
superamento dell'esame di ammissione:
    i candidati non comunitari;
    i borsisti del Ministero Affari Esteri;
    gli  iscritti  provenienti  da  Atenei  stranieri  in  regime  di
co-tutela di tesi;
    gli  assegnisti  di  ricerca  dell'Universita'  per  Stranieri di
Siena.