Art. 6.

                           Borsa di studio


   L'importo  annuale  della  borsa  di  studio  e'  pari  al  minimo
determinato per legge.
   Le  borse  verranno  assegnate  previa valutazione comparativa del
merito  come  e'  indicato  all'art.  1 del presente bando. La durata
della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Qualora il
dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a proseguire il dottorato di
ricerca,  l'Amministrazione  non chiedera' la restituzione delle rate
relative   ai   mesi   nei  quali  il  dottorando  ha  effettivamente
frequentato  i  corsi  e  svolto le attivita' stabilite dal Consiglio
Direttivo  della  Scuola  di  Dottorato.  La  borsa  di  studio viene
corrisposta in rate bimestrali.
   Alla  data di pubblicazione del presente bando non sono previste a
carico  dei dottorandi tasse per l'accesso ai corsi e per la relativa
frequenza.  L'Amministrazione  universitaria  si  riserva comunque di
adottare disposizioni diverse in merito.
   La  borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca del
borsista.