Art. 6. Borsa di studio L'importo annuale della borsa di studio e' pari al minimo determinato per legge. Le borse verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito come e' indicato all'art. 1 del presente bando. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a proseguire il dottorato di ricerca, l'Amministrazione non chiedera' la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali il dottorando ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite dal Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato. La borsa di studio viene corrisposta in rate bimestrali. Alla data di pubblicazione del presente bando non sono previste a carico dei dottorandi tasse per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza. L'Amministrazione universitaria si riserva comunque di adottare disposizioni diverse in merito. La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista.