Art. 7.

                 Frequenza e obblighi dei dottorandi


   Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di Dottorato e
di  compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e  di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che   saranno   fissate  dal  Consiglio  Direttivo  della  Scuola  di
Dottorato.
   Alla  fine  di  ciascun  anno  gli  iscritti ai corsi di Dottorato
avranno  l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e le ricerche svolte al Collegio di Indirizzo, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
Rettore  l'esclusione  ovvero il proseguimento del corso di Dottorato
di Ricerca.