Art. 3.
    A corredo della domanda il candidato deve trasmettere la seguente
documentazione:
      1) un foglio di notizie o curriculum sull'attivita' scientifica
e sulla carriera didattica svolta, con il relativo giudizio formulato
dal  comandante dell'istituto militare di istruzione superiore presso
il quale l'aspirante presta servizio;
      2)  eventuali  pubblicazioni  in  originale  che  i concorrenti
ritengono di dover produrre;
      3)   ogni   altro   documento  ritenuto  utile  ai  fini  della
valutazione;
      4) un elenco di tutti i documenti presentati.
    Entro  tre  mesi dalla pubblicazione sul Giornale ufficiale della
difesa  del  decreto  dirigenziale  di  approvazione degli atti delle
commissioni  giudicatrici  di  cui  al successivo art. 5, i candidati
possono   ottenere,   a   proprie   spese,   la   restituzione  delle
pubblicazioni e degli altri documenti prodotti per la valutazione.