Art. 3. A corredo della domanda il candidato deve trasmettere la seguente documentazione: 1) un foglio di notizie o curriculum sull'attivita' scientifica e sulla carriera didattica svolta, con il relativo giudizio formulato dal comandante dell'istituto militare di istruzione superiore presso il quale l'aspirante presta servizio; 2) eventuali pubblicazioni in originale che i concorrenti ritengono di dover produrre; 3) ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione; 4) un elenco di tutti i documenti presentati. Entro tre mesi dalla pubblicazione sul Giornale ufficiale della difesa del decreto dirigenziale di approvazione degli atti delle commissioni giudicatrici di cui al successivo art. 5, i candidati possono ottenere, a proprie spese, la restituzione delle pubblicazioni e degli altri documenti prodotti per la valutazione.