Art. 4.
    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma 1,  della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  il  trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso
e' finalizzato unicamente alla gestione della procedura concorsuale e
lo  stesso  avverra'  con  utilizzo  di  procedure  informatiche e di
archiviazione cartacea dei relativi atti.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
    I candidati, inoltre, godono dei diritti di cui all'art. 13 della
citata  legge, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che li
riguardino  ed  il  diritto  di rettificare, aggiornare, cancellare i
dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in termini non conformi alla
legge,  nonche', il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.