Art. 4. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso e' finalizzato unicamente alla gestione della procedura concorsuale e lo stesso avverra' con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. I candidati, inoltre, godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che li riguardino ed il diritto di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche', il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.