Art. 5. Le commissioni giudicatrici, nominate dal Ministero della difesa di concerto con quello dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono composte, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135 e nell'art. 4 del regio decreto 31 maggio 1941, n. 687, da: 1) un ufficiale generale o ammiraglio, presidente effettivo, e un ufficiale generale o ammiraglio, presidente supplente; 2) due professori ordinari o straordinari rispettivamente delle Accademie, navale e aeronautica, o dell'Istituto idrografico della Marina, membri effettivi ed altrettanti professori in qualita' di membri supplenti; 3) due professori ordinari, straordinari o associati delle universita' statali, membri effettivi ed altrettanti professori in qualita' di membri supplenti; 4) un funzionario civile, ex carriera direttiva amministrativa, appartenente all'ottava qualifica funzionale, in qualita' di segretario. Ciascuna commissione giudicatrice puo' comprendere quali membri anche solo professori provenienti dalle universita' statali per le materie o i raggruppamenti di materie per cui non siano o non si rendano disponibili i professori ordinari e straordinari delle accademie militari.