Art. 5.
    Le  commissioni giudicatrici, nominate dal Ministero della difesa
di concerto con quello dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,   sono  composte,  in  applicazione  delle  disposizioni
contenute  nell'art. 5  del  regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135 e
nell'art. 4 del regio decreto 31 maggio 1941, n. 687, da:
      1)  un ufficiale generale o ammiraglio, presidente effettivo, e
un ufficiale generale o ammiraglio, presidente supplente;
      2) due professori ordinari o straordinari rispettivamente delle
Accademie,  navale  e  aeronautica, o dell'Istituto idrografico della
Marina,  membri  effettivi  ed  altrettanti professori in qualita' di
membri supplenti;
      3)  due  professori  ordinari,  straordinari  o associati delle
universita'  statali,  membri  effettivi ed altrettanti professori in
qualita' di membri supplenti;
      4) un funzionario civile, ex carriera direttiva amministrativa,
appartenente   all'ottava   qualifica   funzionale,  in  qualita'  di
segretario.
    Ciascuna  commissione  giudicatrice puo' comprendere quali membri
anche  solo  professori  provenienti dalle universita' statali per le
materie  o  i  raggruppamenti  di  materie per cui non siano o non si
rendano  disponibili  i  professori  ordinari  e  straordinari  delle
accademie militari.