Art. 6.
    Il  giudizio  e'  inteso  ad  accertare l'idoneita' scientifica e
didattica  del  candidato  ad  assumere  le  funzioni  di  professore
associato;  esso  e'  basato sulla valutazione dei titoli scientifici
presentati  dal  candidato  e  sull'attivita'  didattica dal medesimo
svolta.  Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi
formulati  dai  comandanti degli istituti superiori a conclusione del
curriculum di cui all'art. 3, n. 1, del presente decreto.
    Le  pubblicazioni eventualmente redatte in collaborazione saranno
preliminarmente   esaminate   dal   collegio  all'esclusivo  fine  di
accertare  la  possibilita'  di  enucleare  l'apporto  del candidato;
nell'ipotesi  positiva  sara'  sottoposto  a valutazione di merito il
solo contributo di questo ultimo.
    Sui   singoli   candidati   vengono  formulate  dalle  competenti
commissioni   motivate   relazioni   scritte  attestanti  l'attivita'
scientifica  e didattica dagli stessi svolta, che costituiscono parte
integrante del decreto dirigenziale di approvazione degli atti e come
tali   vengono   pubblicate  nel  Giornale  ufficiale  della  Difesa,
unitamente al cennato decreto dirigenziale.
    Le  commissioni  giudicatrici  depositano la relazione conclusiva
analitica   entro   quattro   mesi   dalla   data  della  loro  prima
convocazione;  in  essa debbono essere riportati i giudizi di ciascun
commissario  e  quello  complessivo  della  commissione  sui  singoli
candidati.  La  relazione  e' pubblicata nel Giornale ufficiale della
Difesa in allegato al decreto di cui al comma precedente.