Art. 6. Il giudizio e' inteso ad accertare l'idoneita' scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato; esso e' basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e sull'attivita' didattica dal medesimo svolta. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dai comandanti degli istituti superiori a conclusione del curriculum di cui all'art. 3, n. 1, del presente decreto. Le pubblicazioni eventualmente redatte in collaborazione saranno preliminarmente esaminate dal collegio all'esclusivo fine di accertare la possibilita' di enucleare l'apporto del candidato; nell'ipotesi positiva sara' sottoposto a valutazione di merito il solo contributo di questo ultimo. Sui singoli candidati vengono formulate dalle competenti commissioni motivate relazioni scritte attestanti l'attivita' scientifica e didattica dagli stessi svolta, che costituiscono parte integrante del decreto dirigenziale di approvazione degli atti e come tali vengono pubblicate nel Giornale ufficiale della Difesa, unitamente al cennato decreto dirigenziale. Le commissioni giudicatrici depositano la relazione conclusiva analitica entro quattro mesi dalla data della loro prima convocazione; in essa debbono essere riportati i giudizi di ciascun commissario e quello complessivo della commissione sui singoli candidati. La relazione e' pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa in allegato al decreto di cui al comma precedente.