Art. 2.

                          Durata in carica

    1.  L'incarico di direttore dell'istituto ha la durata di quattro
anni a partire dalla data di assunzione dell'incarico.
    2.  L'incarico puo' essere confermato per un secondo quadriennio,
in   presenza   di  valutazioni  positive,  annuali  e  quadriennali,
sull'attivita' dell'istituto e sull'attivita' di direzione.