Art. 5.

                        Trattamento economico

    1.   Al   direttore  per  l'intera  durata  dell'incarico  verra'
corrisposta  una  indennita'  di carica non inferiore a L. 40.000.000
annue (al lordo delle ritenute di legge).
    2.  Al direttore, se dipendente del C.N.R., oltre alla indennita'
di  cui  al  comma 1, e' conservato l'intero trattamento economico in
godimento.  Se  dipendente  di  altro ente pubblico di ricerca, oltre
alla  indennita'  di  cui  al  comma  1,  spetta l'intero trattamento
economico   in  godimento  corrisposto  dal  C.N.R.  o  dall'ente  di
appartenenza,  sulla  base  di  apposita  convenzione  tra  gli  enti
interessati.  Se  professore  o  ricercatore di universita' italiane,
oltre all'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, commisurata
all'effettivo  e  pieno  svolgimento delle attivita' di direzione, si
applicano  le  disposizioni  dell'art. 12  del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
    3.  Nel  caso  di  nomina  a  direttore di persone provenienti da
amministrazioni  pubbliche  diverse  dalle  universita'  e dagli enti
pubblici  di  ricerca  italiani  o  dal settore privato o dall'estero
verra' stipulato apposito contratto di lavoro a tempo determinato nel
quale  sono  stabiliti l'oggetto, gli obiettivi da conseguire durante
il  mandato,  le  cause  di  recesso  da parte del C.N.R., nonche' la
retribuzione  annua  complessiva  non inferiore a lire 180 milioni al
lordo delle ritenute di legge e comprensiva dell'indennita' di cui al
comma 1.