Art. 7. Procedure di selezione 1. La selezione e' affidata ad una commissione di esperti, anche stranieri, nominata dal presidente del C.N.R., previa deliberazione del consiglio direttivo. 2. La commissione esamina i curricula presentati; puo' disporre lo svolgimento di colloqui con i candidati per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti scientifici e professionali e per la valutazione di programmi e progetti di attivita' del candidato; puo' richiedere la presentazione di singoli titoli, scientifici o professionali, indicati nell'elenco allegato alla domanda. 3. Al termine dei propri lavori la commissione, previa una valutazione comparativa dei diversi candidati, predispone la lista degli idonei alla direzione dell'Istituto e la trasmette al presidente del C.N.R. per la deliberazione di competenza del consiglio direttivo.