Art. 7.

                       Procedure di selezione

    1.  La selezione e' affidata ad una commissione di esperti, anche
stranieri,  nominata  dal presidente del C.N.R., previa deliberazione
del consiglio direttivo.
    2.  La  commissione esamina i curricula presentati; puo' disporre
lo  svolgimento  di  colloqui  con  i  candidati  per  l'accertamento
dell'esistenza  dei  requisiti  scientifici  e professionali e per la
valutazione  di programmi e progetti di attivita' del candidato; puo'
richiedere   la   presentazione  di  singoli  titoli,  scientifici  o
professionali, indicati nell'elenco allegato alla domanda.
    3.  Al  termine  dei  propri  lavori  la  commissione, previa una
valutazione  comparativa  dei  diversi candidati, predispone la lista
degli   idonei   alla  direzione  dell'Istituto  e  la  trasmette  al
presidente   del  C.N.R.  per  la  deliberazione  di  competenza  del
consiglio direttivo.