Art. 8. Nomina e assunzione dell'incarico 1. Il candidato prescelto riceve apposita comunicazione dal C.N.R. e si impegna a presentare, entro un termine prefissato, eventuale ulteriore documentazione necessaria per lo srvolgimento dell'incarico e la dichiarazione di accettazione. 2. La nomina del direttore e' disposta con decreto del presidente del C.N.R. che stipuila, nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, il contratto di lavoro a tempo determinato. 3. La mancata accettazione o la mancata stipula del contratto comportano la decadenza dall'incarico.