Art. 8.

                  Nomina e assunzione dell'incarico

    1.  Il  candidato  prescelto  riceve  apposita  comunicazione dal
C.N.R.  e  si  impegna  a  presentare,  entro  un termine prefissato,
eventuale  ulteriore  documentazione  necessaria  per lo srvolgimento
dell'incarico e la dichiarazione di accettazione.
    2. La nomina del direttore e' disposta con decreto del presidente
del  C.N.R.  che stipuila, nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, il
contratto di lavoro a tempo determinato.
    3.  La  mancata  accettazione  o la mancata stipula del contratto
comportano la decadenza dall'incarico.