Art. 11. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive L'OGS si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968.