Art. 11.

              Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

    L'OGS  si  riserva  la  facolta' di procedere ad idonei controlli
sulla  veridicita'  di  tutte  le  dichiarazioni sostitutive rese dai
candidati.
    Qualora   in  esito  a  detti  controlli  sia  accertata  la  non
veridicita'  del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dagli  eventuali  benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla
base  delle  dichiarazioni  non veritiere, ferme restando le sanzioni
penali previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968.