Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) idoneita'  fisica  a  svolgere  l'attivita'  prevista per il
posto a concorso;
      d) diploma  di  scuola  media  secondaria  di  secondo grado di
durata  quinquennale.  I  candidati  che  abbiano  conseguito analogo
titolo  di  studio all'estero, ove non gia' riconosciuto equipollente
in  base  a  specifici  accordi  internazionali,  dovranno  essere in
possesso  di  apposita dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla
competente autorita' scolastica italiana;
      e) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      a)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b)  essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c)   avere   adeguata   conoscenza   della   lingua   italiana;
l'accertamento  del  possesso  di  tale  requisito  e' demandato alla
commissione  esaminatrice  di  cui  al successivo art. 4, mediante le
prove concorsuali previste.
    Non possono partecipare al concorso:
      1) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      2)  coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale  ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  stabilito  per l'inoltro della domanda di ammissione al
concorso nonche' alla data dell'assunzione.
    L'esclusione dal concorso e' disposta dal presidente dell'OGS.