Art. 5. Eventuale prova selettiva L'ammissione alle prove concorsuali puo' essere preceduta da forme di preselezione effettuata anche con l'ausilio di sistemi elettronici, eventualmente predisposta da aziende specializzate in selezione di personale, costituita da un test, basato anche su domande con indicate risposte multiple, fra le quali il candidato dovra' scegliere, da svolgersi in un tempo predeterminato. Tali domande saranno intese a valutare la cultura generale nonche' l'attitudine e la professionalita' del candidato rispetto alle caratteristiche richieste dal profilo professionale messo a concorso; in particolare riguarderanno la misurazione di tutte o parte delle seguenti attitudini: abilita' numerica - attenzione - ragionamento astratto - ragionamento verbale - ragionamento logico/sistematico - velocita' e precisione. L'assenza dalla prova di preselezione comportera' l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che, effettuata la preselezione risulteranno collocati nella relativa graduatoria entro i primi cinquanta posti nonche' i candidati eventualmente classificati ex aequo al cinquantesimo posto. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e' preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del concorso. La data e la sede di svolgimento dell'eventuale prova selettiva saranno comunicate mediante comunicazione personale almeno quindici giorni prima.