Art. 5.

                      Eventuale prova selettiva

    L'ammissione  alle  prove  concorsuali  puo'  essere preceduta da
forme  di  preselezione  effettuata  anche  con  l'ausilio di sistemi
elettronici,  eventualmente  predisposta  da aziende specializzate in
selezione  di  personale,  costituita  da  un  test,  basato anche su
domande  con  indicate  risposte  multiple, fra le quali il candidato
dovra' scegliere, da svolgersi in un tempo predeterminato.
    Tali  domande  saranno  intese  a  valutare  la  cultura generale
nonche'  l'attitudine  e  la  professionalita' del candidato rispetto
alle  caratteristiche  richieste  dal  profilo  professionale messo a
concorso;  in  particolare  riguarderanno  la  misurazione di tutte o
parte  delle  seguenti  attitudini:  abilita' numerica - attenzione -
ragionamento   astratto   -   ragionamento   verbale  -  ragionamento
logico/sistematico - velocita' e precisione.
    L'assenza  dalla  prova  di preselezione comportera' l'esclusione
dal concorso quale ne sia la causa.
    Saranno  ammessi  a sostenere le prove scritte i concorrenti che,
effettuata  la  preselezione  risulteranno  collocati  nella relativa
graduatoria  entro  i  primi  cinquanta  posti  nonche'  i  candidati
eventualmente classificati ex aequo al cinquantesimo posto.
    Il  punteggio conseguito nella prova preselettiva non e' preso in
considerazione  per  la  formazione  della  graduatoria di merito del
concorso.
    La  data  e la sede di svolgimento dell'eventuale prova selettiva
saranno  comunicate  mediante comunicazione personale almeno quindici
giorni prima.