Art. 6. Punteggi del concorso - Titoli valutabili La commissione esaninatrice di cui al precedente art. 4 disporra' complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 10 punti per i titoli; 90 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 30 punti per la prima prova scritta; 30 punti per la seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico; 30 punti per la prova orale. I titoli valutabili ed i punteggi ad essi attribuiti sono i seguenti: a) titolo di studio: sara' valutato il punteggio riportato nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, fino ad un massimo di punti 2; b) attivita' lavorativa: sara' valutata, se documentata, l'attivita' prestata presso pubbliche amministrazioni o presso privati datori di lavoro, fino ad un massimo di punti 5. Non si da' luogo a valutazione dei periodi di attivita' lavorativa ritenuta non pertinente con quella prevista per il posto a concorso; c) qualificazione professionale, saranno valutati se pertinenti all'attivita' prevista per il posto a concorso: diplomi di qualificazione professionale; partecipazione a corsi di qualificazione professionale con attestato di frequenza, in relazione al grado di pertinenza ed alla durata, fino ad un massimo di punti 3. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'. Di detti titoli e della relativa documentazione dovra' essere redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa. I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, da rendere secondo lo schema allegato e corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' del candidato sottoscrittore (allegato 3). I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere secondo lo schema allegato 3). Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea. La commissione esaminatrice determinera' i criteri per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. La valutazione dei titoli sara' effettuata successivamente alle prove scritte, prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le prove stesse.