Art. 6.

              Punteggi del concorso - Titoli valutabili

    La commissione esaninatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
      10 punti per i titoli;
      90 punti per le prove di esame.
    I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
      30 punti per la prima prova scritta;
      30   punti   per   la   seconda   prova   scritta  a  contenuto
teorico-pratico;
      30 punti per la prova orale.
    I  titoli  valutabili  ed  i  punteggi  ad essi attribuiti sono i
seguenti:
      a) titolo  di studio: sara' valutato il punteggio riportato nel
conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso, fino ad un massimo di punti 2;
      b) attivita'   lavorativa:   sara'  valutata,  se  documentata,
l'attivita'   prestata  presso  pubbliche  amministrazioni  o  presso
privati datori di lavoro, fino ad un massimo di punti 5.
    Non   si  da'  luogo  a  valutazione  dei  periodi  di  attivita'
lavorativa ritenuta non pertinente con quella prevista per il posto a
concorso;
      c) qualificazione professionale, saranno valutati se pertinenti
all'attivita' prevista per il posto a concorso:
        diplomi di qualificazione professionale;
        partecipazione  a  corsi  di qualificazione professionale con
attestato di frequenza,
in  relazione  al  grado  di  pertinenza  ed  alla durata, fino ad un
massimo di punti 3.
    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso  e  dovranno  essere idoneamente documentati entro lo stesso
termine,  a  cura  degli  interessati,  pena  l'esclusione della loro
valutabilita'.
    Di  detti  titoli  e  della relativa documentazione dovra' essere
redatto  un  elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
    I  titoli  devono  essere  prodotti  in  carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 403/1998,  da  rendere  secondo  lo  schema allegato e
corredata  di  fotocopia  di  un  documento  di identita' in corso di
validita' del candidato sottoscrittore (allegato 3).
    I  candidati  possono  altresi' dimostrare il possesso dei titoli
mediante   le   forme   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative  consentite  dalla  legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazioni sostitutive di
certificazioni  o  dell'atto  di  notorieta',  da  rendere secondo lo
schema allegato 3).
    Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani  si  applicano  ai  cittadini degli stati membri dell'Unione
europea.
    La   commissione  esaminatrice  determinera'  i  criteri  per  la
valutazione   dei   titoli   prima   di   aver  preso  visione  della
documentazione relativa ai titoli stessi.
    La  valutazione  dei titoli sara' effettuata successivamente alle
prove  scritte,  prima  che  si  proceda alla correzione dei relativi
elaborati,  nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le
prove stesse.