Art. 7.

              Prove - Programma di esame - Valutazione

    Le prove del concorso consistono in:
      a) una prima prova scritta;
      b) una seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico;
      c) una prova orale.
    I programmi relativi sono riportati nell'allegato 2.
    Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  i candidati che
avranno  riportato in ognuna delle singole prove scritta e pratica un
punteggio non inferiore a 21 punti su 30.
    Al  candidato  ammesso  alla prova orale verra' comunicato, prima
della  prova  stessa il punteggio conseguito nei titoli e nelle prove
scritte.
    Supereranno la prova orale e saranno inclusi nella graduatoria di
merito  i  candidati  che  nella  prova  stessa  avranno riportato un
punteggio non inferiore a 21 punti su 30.
    La   votazione   complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove di esame.
    I  candidati  che  non  si  presenteranno a sostenere le prove di
esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.