Art. 7. Prove - Programma di esame - Valutazione Le prove del concorso consistono in: a) una prima prova scritta; b) una seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico; c) una prova orale. I programmi relativi sono riportati nell'allegato 2. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ognuna delle singole prove scritta e pratica un punteggio non inferiore a 21 punti su 30. Al candidato ammesso alla prova orale verra' comunicato, prima della prova stessa il punteggio conseguito nei titoli e nelle prove scritte. Supereranno la prova orale e saranno inclusi nella graduatoria di merito i candidati che nella prova stessa avranno riportato un punteggio non inferiore a 21 punti su 30. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.