Art. 9.

         Graduatoria - Titoli di precedenza e di preferenza

    La  graduatoria  di  merito  del  concorso  sara' formulata dalla
commissione  esaminatrice  secondo  l'ordine  dei  punteggi riportati
nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
    La  graduatoria  sara'  approvata  con  delibera del consiglio di
amministrazione dell'OGS riconosciuta la regolarita' del procedimento
concorsuale,  con  l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia
di preferenza nelle nomine.
    A  tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono
tenuti a presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, alla
direzione  gestione  risorse  umane  dell'OGS,  entro  il termine del
quindicesimo  giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta
prova  orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso di
eventuali  titoli  di  precedenza  o  di preferenza nella nomina gia'
dichiarati nella domanda redatti nelle forme di legge.
    I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano
stati  documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche
se  ne  siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato
per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
    I   candidati  appartenenti  a  categorie  previste  dalla  legge
2 aprile  1968,  n. 482,  e successive modificazioni ed integrazioni,
che   abbiano   superato   la  prova  orale  verranno  inclusi  nella
graduatoria  tra  i  vincitori  purche',  ai sensi dell'art. 19 della
predetta legge n. 482/1968, risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti   presso   i  competenti  uffici  del  lavoro  e  risultino
disoccupati  sia  al  momento  della  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande  di ammissione al concorso sia all'atto
della  presa  di  servizio. A tal fine i candidati dovranno produrre,
oltre  alla  suddetta  documentazione e sempre entro il termine sopra
fissato,  un  certificato  storico  di  disoccupazione rilasciato dal
competente ufficio del lavoro.
    A  parita'  di  merito,  nella  formulazione della graduatoria si
terra' conto, nell'ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le  sorelle ed i fratelli vedovi o non risposati dei caduti per fatto
di guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, all'OGS;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata da:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta' anagrafica.