Art. 10.

          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

    I  dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio sono tenuti
al  versamento di un contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
di dottorato.
    La  prima  rata  dei  suddetti  contributi  dovra' essere versata
all'atto dell'iscrizione.
    La seconda rata, dovra' essere versata entro il 30 giugno 2002.