Art. 4. Esame di ammissione Le prove di valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono intese ad accertare principalmente l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica. La valutazione comparativa consiste in una prova a contenuto teorico e/o pratico redatta, di norma, in lingua italiana ed in un colloquio. Il colloquio comprende la discussione della prima prova e l'illustrazione delle attivita' di ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attivita' pregresse dichiarate nel curriculum vitae. Le date delle prove sono elencate nell'art. 14. Il giorno della prova scritta la commissione comunichera' ai candidati la data in cui potranno prendere visione dell'elenco degli ammessi alla prova orale. E 'ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore ai 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Nel corso del colloquio il candidato dovra' inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera. Il livello di conoscenza della lingua straniera non incide sul punteggio complessivo. Nel caso di candidati stranieri, il colloquio puo' essere sostenuto anche in lingua straniera, a discrezione della commissione giudicatrice. Fermo restando che le prove sono intese ad accertare l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica, le commissioni giudicatrici valutano le prove stesse mediante idonea comparazione. Nel caso di pari merito le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) tessera postale; b) porto d'armi; c) passaporto; d) carta d'identita'; e) patente di guida.