Art. 4.

                         Esame di ammissione

    Le  prove di valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di
dottorato   di   ricerca  sono  intese  ad  accertare  principalmente
l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
    La  valutazione  comparativa  consiste  in  una prova a contenuto
teorico  e/o  pratico  redatta, di norma, in lingua italiana ed in un
colloquio.  Il colloquio comprende la discussione della prima prova e
l'illustrazione   delle  attivita'  di  ricerca  d'interesse  per  il
candidato,  anche sulla base delle attivita' pregresse dichiarate nel
curriculum vitae.
    Le date delle prove sono elencate nell'art. 14.
    Il  giorno  della  prova  scritta  la commissione comunichera' ai
candidati  la data in cui potranno prendere visione dell'elenco degli
ammessi alla prova orale.
    E  'ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore ai 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Nel corso del colloquio il candidato dovra' inoltre dimostrare la
conoscenza  di  una  lingua straniera. Il livello di conoscenza della
lingua straniera non incide sul punteggio complessivo.
    Nel  caso  di  candidati  stranieri,  il  colloquio  puo'  essere
sostenuto  anche in lingua straniera, a discrezione della commissione
giudicatrice.
    Fermo restando che le prove sono intese ad accertare l'attitudine
dei  candidati  alla ricerca scientifica, le commissioni giudicatrici
valutano le prove stesse mediante idonea comparazione.
    Nel  caso  di  pari  merito  le  borse  sono assegnate secondo la
valutazione  della  situazione  economica,  ai  sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
      a) tessera postale;
      b) porto d'armi;
      c) passaporto;
      d) carta d'identita';
      e) patente di guida.