Art. 5.

             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti

    Il  rettore,  su  proposta  del  collegio dei docenti, nomina con
proprio   decreto   la   commissione   incaricata  della  valutazione
comparativa  dei  candidati. La commissione e' composta da tre membri
scelti  tra  professori  universitari  e  ricercatori universitari di
ruolo,  cui  possono  essere  aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri,  scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
    Alla  fine  di  ogni  seduta dedicata al colloquio la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei  voti  riportati  da  ciascuno nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,  e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati  da  ciascun  candidato  nelle  singole  prove.  In caso di
parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica, ai
sensi  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001.
    Le graduatorie saranno rese pubbliche, di norma, entro tre giorni
dall'espletamento delle prove concorsuali esclusivamente nei seguenti
modi:
      affissione all'albo ufficiale del dipartimento: presso il quale
ha sede il corso di dottorato;
      affissione all'albo del servizio formazione - settore VI.
    Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.