Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
    I  candidati  classificatisi in posizione utile nella graduatoria
di  merito  hanno  facolta',  in relazione al numero e alla tipologia
delle  borse  disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse
secondo l'ordine della graduatoria stessa.
    I  cittadini  extracomunitari residenti all'estero classificatisi
in  posizione  utile  sono  ammessi  nel  limite massimo indicato per
ciascun corso.
    I   titolari   di  assegni  di  ricerca  utilmente  collocati  in
graduatoria  sono  ammessi  ai  corsi  senza  titolarita' di borsa di
studio conservando l'assegno di ricerca.
    In  ogni  caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore
al numero complessivo di posti disponibili.