Art. 6. Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria di merito hanno facolta', in relazione al numero e alla tipologia delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa. I cittadini extracomunitari residenti all'estero classificatisi in posizione utile sono ammessi nel limite massimo indicato per ciascun corso. I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati in graduatoria sono ammessi ai corsi senza titolarita' di borsa di studio conservando l'assegno di ricerca. In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore al numero complessivo di posti disponibili.