Art. 8.

                          Rinunce e divieti

    Coloro  che  non  avranno  provveduto  a regolarizzare la propria
iscrizione  con  le  modalita' ed entro i termini indicati all'art. 7
saranno considerati rinunciatari.
    I  posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono
nella  graduatoria  generale di merito entro il 14 gennaio 2002 per i
concorsi  che  si concluderanno nel mese di dicembre 2001 ed entro il
29 gennaio  2002  per  i  concorsi che si concluderanno entro il mese
di gennaio 2002.
    E  'vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad  un altro corso di
dottorato o ad una Scuola di specializzazione.
    E'  vietata,  altresi', la contemporanea fruizione di altre borse
di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione o di ricerca dei dottorandi.
    La  rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso ovvero il
provvedimento  di esclusione per gravi inadempienze nello svolgimento
dell'attivita'  di ricerca, in relazione alle modalita' stabilite dal
collegio dei docenti, comportano la revoca della borsa con obbligo di
restituzione  dei  ratei  gia'  percepiti  e relativi all'anno per il
quale  e' stato emesso il provvedimento stesso, qualora l'interessato
non abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo.
    Coloro  che  avranno  rilasciato  dichiarazioni  mendaci  saranno
dichiarati  decaduti,  fermo  restando  la responsabilita' penale per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.