Art. 8. Rinunce e divieti Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione con le modalita' ed entro i termini indicati all'art. 7 saranno considerati rinunciatari. I posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria generale di merito entro il 14 gennaio 2002 per i concorsi che si concluderanno nel mese di dicembre 2001 ed entro il 29 gennaio 2002 per i concorsi che si concluderanno entro il mese di gennaio 2002. E 'vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di dottorato o ad una Scuola di specializzazione. E' vietata, altresi', la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi. La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso ovvero il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle modalita' stabilite dal collegio dei docenti, comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti e relativi all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento stesso, qualora l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilita' penale per l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.