Art. 9.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio  (il  cui  numero  e'  indicato per ciascun
dottorato  all'art. 1  del  presente bando) vengono assegnate secondo
l'ordine  definito  nelle  rispettive graduatorie di merito formulate
dalle commissioni giudicatrici.
    A  parita'  di  merito  le  borse sono assegnate sulla base della
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
    In  ogni  caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un
corso  di  dottorato,  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta.
    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di L. 20.450.000,
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
    L'importo  della  borsa  di  dottorato  e maggiorato  del 50% per
periodi  di  soggiorno  all'estero. Al dottorando spetta, inoltre, il
rimborso  di  un biglietto di viaggio a.r. al costo piu' economico. I
periodi di soggiorno all'estero non possono superare complessivamente
la meta' della durata del corso.
    Alle  borse  di studio si applicano le disposizioni in materia di
agevolazioni  fiscali  di  cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476.
    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda,  in  congedo  straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni.