Art. 5. Domande dei concorrenti cittadini dell'Unione europea I concorrenti di cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la domanda in lingua italiana, con le modalita' ed entro il termine stabilito negli articoli precedenti. Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana dichiarata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.