Art. 2. Requisiti per l'accesso ai corsi Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea ovvero di titolo conseguito presso universita' straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche italiane, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Qualora il titolo non sia stato riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca a deliberare sull'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli limitati fini dell'ammissione al dottorato. Possono presentare domanda di partecipazione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data del 31 dicembre 2001. In tal caso l'ammissione verra' disposta "con riserva" e il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, la relativa autocertificazione (o certificato originale) entro il 7 gennaio 2002. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.