Art. 2.

                  Requisiti per l'accesso ai corsi

    Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazione  di  eta'  e cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma  di  laurea  ovvero  di  titolo conseguito presso universita'
straniere,  preventivamente  riconosciuto dalle autorita' accademiche
italiane,   anche   nell'ambito   di   accordi  interuniversitari  di
cooperazione   e   mobilita'.   Qualora   il  titolo  non  sia  stato
riconosciuto,  sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca
a  deliberare  sull'equipollenza  del  titolo  accademico  conseguito
all'estero, ai soli limitati fini dell'ammissione al dottorato.
    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione anche coloro che
conseguiranno  il  diploma  di  laurea  entro e non oltre la data del
31 dicembre  2001.  In  tal  caso  l'ammissione  verra' disposta "con
riserva"  e  il  candidato  sara'  tenuto  a  presentare,  a  pena di
decadenza,  la  relativa autocertificazione (o certificato originale)
entro il 7 gennaio 2002.
    L'Amministrazione   puo'   disporre,   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato  del  Rettore,  l'esclusione  dalla procedura
selettiva per difetto dei requisiti prescritti.