Art. 9.

                           Borse di studio

    Ai  dottorandi  verra'  assegnata secondo l'ordine definito nella
relativa  graduatoria,  una  borsa  di  studio  nel  numero  previsto
dall'art. 1 del presente bando.
    Seguendo  l'ordine  della graduatoria verranno assegnate in primo
luogo le borse di studio ministeriali. In presenza di ulteriori borse
di  studio  finanziate  da  enti  convenzionati,  l'assegnazione,  ai
successivi  in graduatoria, avverra' previa delibera del collegio dei
docenti.  Nel  caso  in  cui  le  borse  di studio finanziate da enti
convenzionati  abbiano,  per  i  candidati, le stesse caratteristiche
fiscali  e  finanziarie  delle borse di studio ministeriali, tutte le
borse  di  studio  potranno  essere  assegnate  previa  delibera  del
collegio dei docenti.
    A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  9 aprile  2001  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio e' di Lit. 20.450.000
(Euro 10.561,54)  relativa  al  primo  anno  di corso per l'anno 2002
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al
bimestre.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
    La  borsa  di  studio  erogata non puo' essere cumulata con altre
borse  di  studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse  da  istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del borsista.
    I  titolari  di assegni di ricerca e gli extracomunitari borsisti
del  Governo  italiano  vincitori  del  concorso,  vengono ammessi al
dottorato  di ricerca senza borsa di studio, anche nel caso in cui il
dottorato  prosegua  oltre  il  periodo  di godimento dell'assegno di
ricerca o della borsa del Governo italiano.
    Nel  caso  di  borse  di  studio  non  assegnate  ai vincitori di
concorso,  le  stesse  verranno attribuite ai candidati idonei aventi
diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria. Nel caso in cui,
per  mancanza  di  candidati idonei, non venga effettuata la suddetta
riassegnazione,   i  fondi  previsti  saranno  gestiti  dal  bilancio
dell'Ateneo.