Art. 18.

                       Restituzione dei titoli

    I  candidati  potranno  provvedere  al  ritiro dei titoli e delle
pubblicazioni inviati non prima di quattro mesi decorrenti dalla data
di  pubblicazione  dell'avviso  di  cui  al  precedente  articolo 12;
trascorsi   sessanta  giorni  dal  periodo  suindicato  l'Universita'
provvedera' allo smaltimento senza alcun avviso.
    Il  presente  decreto  sara'  inserito  nella  raccolta ufficiale
appositamente  istituita  presso  questo  Ateneo e sara' trasmesso al
Ministero  di  grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Padova, 29 ottobre 2001
                            Il direttore amministrativo: Molinari