Art. 6.

                        Presentazione titoli

    Ai fini della valutazione dei titoli professionali e di servizio,
i   candidati  debbono  allegare  alla  domanda  di  ammissione  alla
selezione,  in  originale  o in copia autenticata, i documenti che ne
attestino il possesso.
    Ai  sensi  dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  20  ottobre  1998,  n.  403,  e  successiva  modifica, la
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta' di cui all'art. 4
della  legge  4  gennaio  1968, n. 15 e del d.P.R. n. 445/2000, tiene
luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia.
    Sulla  base  dei  documenti  prodotti dai candidati e dei criteri
previamente  individuati la commissione giudicatrice, conformemente a
quanto  previsto  dall'art.  8,  comma  2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, procedera' alla valutazione
dei titoli per le categorie e con i punteggi di seguito specificati:
      1)  titoli  di  studio,  ivi  compresi  i corsi di dottorato di
ricerca, gli assegni di ricerca, le borse di studio, ecc., fino ad un
massimo di 3 punti;
      2) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 3 punti;
      3)  lavori  originali  che  attengono  allo  svolgimento  delle
funzioni  proprie del posto messo a concorso, fino ad un massimo di 2
punti;
      4) altri titoli di servizio, fino ad un massimo di 2 punti.
    La  valutazione  dei titoli, effettuata dopo l'espletamento della
prova d'esame e prima che si proceda alla correzione degli elaborati,
e' resa nota ai candidati con apposita comunicazione, avvero mediante
affissione  dei  punteggi attribuiti all'albo ufficiale dell'Ateneo e
all'albo dell'ufficio personale tecnico-amministrativo.