Art. 6. Presentazione titoli Ai fini della valutazione dei titoli professionali e di servizio, i candidati debbono allegare alla domanda di ammissione alla selezione, in originale o in copia autenticata, i documenti che ne attestino il possesso. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e successiva modifica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del d.P.R. n. 445/2000, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia. Sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei criteri previamente individuati la commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, procedera' alla valutazione dei titoli per le categorie e con i punteggi di seguito specificati: 1) titoli di studio, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, gli assegni di ricerca, le borse di studio, ecc., fino ad un massimo di 3 punti; 2) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 3 punti; 3) lavori originali che attengono allo svolgimento delle funzioni proprie del posto messo a concorso, fino ad un massimo di 2 punti; 4) altri titoli di servizio, fino ad un massimo di 2 punti. La valutazione dei titoli, effettuata dopo l'espletamento della prova d'esame e prima che si proceda alla correzione degli elaborati, e' resa nota ai candidati con apposita comunicazione, avvero mediante affissione dei punteggi attribuiti all'albo ufficiale dell'Ateneo e all'albo dell'ufficio personale tecnico-amministrativo.