Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Sono ammessi a partecipare al concorso:
      a) i  dipendenti  di  ruolo delle pubbliche amministrazioni che
abbiano  compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio, svolti in
posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il
possesso del diploma di laurea;
      b) i  dipendenti  delle  amministrazioni  statali,  reclutati a
seguito  di  corso-concorso, che abbiano compiuto almeno quattro anni
di  effettivo  servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
      c) i  soggetti  in  possesso  della  qualifica  di dirigente in
strutture  pubbliche  ed  enti,  non  ricompresi  tra quelli indicati
nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modifiche ed integrazioni, che abbiano svolto le funzioni
dirigenziali per almeno due anni;
      d) i  soggetti  che  hanno  ricoperto  incarichi dirigenziali o
equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni.
     I candidati dovranno, inoltre, essere in possesso del diploma di
laurea  in  giurisprudenza  o in scienze politiche o in economia o in
economia aziendale o in economia e commercio o in scienze statistiche
o in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche e sociali.
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 febbraio  1994,  n. 174,  i  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono altresi' possedere i seguenti requisiti:
      a) godimento  dei  diritti  civili  e  politici  dello Stato di
appartenenza o di provenienza;
      b) adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    Ai  sensi  dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica   9 maggio  1994,  n. 487,  come  modificato  dall'art. 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693,  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti di
ammissione  puo'  essere  disposta  in ogni momento con provvedimento
motivato del direttore amministrativo.