Art. 6. Prove d'esame Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in un colloquio. La prima prova scritta, diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla corretta soluzione, sotto il profilo della legittimita' e della efficienza organizzativa e gestionale, di questioni connesse con le attivita' delle pubbliche amministrazioni, avra' contenuto teorico-pratico e vertera' su argomenti concernenti la normativa relativa ai processi di pianificazione e controllo nella economia e gestione delle amministrazioni pubbliche. La seconda prova scritta, a contenuto teorico, vertera' su diritto amministrativo o legislazione universitaria o contabilita' pubblica. Il colloquio vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sul diritto civile, sul diritto commerciale, sul diritto del lavoro e sulla contabilita' "industriale" e sull'analisi e controllo dei costi e comprendera', inoltre, l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore. I candidati, durante l'espletamento delle prove, non possono consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ma solo dizionari e testi di legge non commentati, se autorizzati dalla commissione esaminatrice. Il diario delle prove scritte sara' notificato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data comunicazione, con l'indicazione dei voti riportati nelle due prove scritte, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prova. Il colloquio, che si svolgera' nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, comma 4 e 5 - del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita' o patente. La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.