Art. 6.

                            Prove d'esame

    Le  prove  d'esame  consistono  in  due  prove  scritte  e  in un
colloquio.
    La  prima  prova  scritta,  diretta ad accertare l'attitudine dei
candidati   alla   corretta   soluzione,   sotto   il  profilo  della
legittimita'  e  della  efficienza  organizzativa  e  gestionale,  di
questioni  connesse con le attivita' delle pubbliche amministrazioni,
avra'  contenuto  teorico-pratico e vertera' su argomenti concernenti
la normativa relativa ai processi di pianificazione e controllo nella
economia e gestione delle amministrazioni pubbliche.
    La  seconda  prova  scritta,  a  contenuto  teorico,  vertera' su
diritto  amministrativo  o  legislazione universitaria o contabilita'
pubblica.
    Il  colloquio vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte,
nonche'  sul diritto civile, sul diritto commerciale, sul diritto del
lavoro  e sulla contabilita' "industriale" e sull'analisi e controllo
dei  costi  e  comprendera', inoltre, l'accertamento della conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse e della lingua inglese.
    Per  lo  svolgimento  di ciascuna delle prove scritte i candidati
avranno a disposizione otto ore.
    I  candidati,  durante  l'espletamento  delle  prove, non possono
consultare  appunti,  manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie,  ma  solo  dizionari  e  testi  di  legge  non commentati, se
autorizzati dalla commissione esaminatrice.
    Il  diario  delle  prove  scritte  sara'  notificato ai candidati
almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna  prova scritta una votazione non inferiore ai
21/30 o equivalente.
    Ai   candidati  ammessi  a  sostenere  il  colloquio  sara'  data
comunicazione,  con  l'indicazione dei voti riportati nelle due prove
scritte,   almeno   venti   giorni   prima   di  quello  fissato  per
l'espletamento della prova.
    Il  colloquio,  che  si  svolgera'  nel  rispetto delle modalita'
previste  dall'art. 6, comma 4 e 5 - del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superato se il candidato
ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) fotografia  recente  applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
      b) tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il candidato e'
pubblico dipendente;
      c) tessera   postale  o  porto  d'armi  o  passaporto  o  carta
d'identita' o patente.
    La  mancata  presentazione  alle  prove d'esame sara' considerata
come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.