Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Gli  aspiranti al concorso devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
      1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
degli Stati membri della Comunita' europea;
      2.  titolo di studio: attestato di qualificazione professionale
di operatore video terminale rilasciato ai sensi della legge 845/1978
piu'  diploma  di  istruzione secondaria di primo grado. Si prescinde
dal possesso del titolo di studio, ai sensi del terzo comma, art. 84,
della  legge  n. 312/1980, per il personale delle Universita' e degli
istituti  di  istruzione universitaria appartenente alla categoria B2
ex  quarta  qualifica funzionale in servizio senza demerito da almeno
cinque  anni  purche'  in possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso alla ex quarta qualifica.
    Per  i  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea e per
coloro  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero e'
richiesto  il  titolo di studio equipollente a quello suindicato alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di  partecipazione  al  concorso,  in base ad accordi internazionali,
ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto
1933,   n. 1592.   Tale   equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorita'.
      3.  idoneita'  fisica  e  psichica  al servizio continuativo ed
incondizionato   all'impiego  al  quale  il  concorso  si  riferisce.
L'amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica di
controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;
      4.  essere  in  regola  con  le  norme concernenti gli obblighi
militari;
      5. godimento dei diritti politici.
    Non  possono  accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento  ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da  un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lett.  d)  del  testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione i seguenti requisiti:
      a)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
provenienza e appartenenza;
      b)  di  essere  in possesso, fatta eccezione per la titolarita'
della  cittadinanza  italiana,  di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.