Art. 4.

                             T i t o l i

    I  titoli  che  il candidato intende produrre per la valutazione,
con  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  dovranno  essere
prodotti  in  originale,  in  copia  conforme all'originale oppure in
copia  corredata da apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
articoli  46  e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000 che ne attesti l'autenticita' all'originale.
    I  titoli  saranno  valutati  solo  se  inerenti al posto messo a
concorso.
    I certificati relativi ai titoli dovranno essere rilasciati dalle
autorita'  o  uffici  competenti  e contenere, oltre alle generalita'
complete  del  candidato,  tutti  gli  elementi  necessari  alla loro
valutazione.
    Il candidato unira' alla domanda un elenco dettagliato dei titoli
presentati, da lui sottoscritto.
    Non  saranno  presi  in  considerazione  i titoli che perverranno
all'Universita'  dopo  il  termine  utile  per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
    Per  i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a dieci punti.
    Le  categorie  di titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono i seguenti:
      a) titolo di studio: massimo punti 3;
        da 45/60 a 50/60, punti 1;
        da 51/60 a 55/60, punti 2;
        da 56/60 a 60/60, punti 3;
      b) esperienze  lavorative presso universita' o enti pubblici di
ricerca in mansioni corrispondenti al posto messo a concorso: punti 1
per trimestre, con un massimo di punti 5;
      c) esperienze lavorative presso altri enti pubblici e/o privati
in  mansioni  corrispondenti al posto messo a concorso: massimo punti
1;
      d) altri  titoli  professionali  e di studio attinenti al posto
messo a concorso: massimo punti 1.
    La   commissione  giudicatrice  potra'  procedere  a  specificare
ulteriormente l'attribuzione dei soprariportati punteggi.
    Il risultato della valutazione dei titoli, che e' effettuata dopo
le  prove  scritte  e  prima della correzione dei relativi elaborati,
sara'  reso  noto  agli  interessati mediante comunicazione scritta a
mezzo raccomandata a.r. prima della effettuazione della prova orale.