Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  e' nominata con decreto rettorale ed e' composta
da  un  presidente,  scelto tra il personale dirigente della pubblica
amministrazione  o  tra  i  professori universitari di ruolo e da due
esperti  delle  materie oggetto del concorso e comunque dipendenti da
amministrazioni  pubbliche  di  qualifica  non inferiore alla ex VIII
(attualmente  posizione economica D2). Le funzioni di segretario sono
svolte  da un dipendente dell'Universita' con qualifica non inferiore
all'ex  collaboratore  (attualmente posizione economica C4) dell'area
amministrativo-contabile.
    Il presidente ed i componenti sono individuati mediante sorteggio
sulla base di terne formulate dal rettore.
    Non  possono  far  parte della commissione, ai sensi dell'art. 35
del   decreto   legislativo   30 marzo  2001,  n. 165,  i  componenti
dell'organo  di  direzione  politica dell'amministrazione, coloro che
ricoprano  cariche  politiche  e che siano rappresentanti sindacali o
designati  dalle  confederazioni  ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni  professionali.  Almeno un terzo dei posti di componente
della  commissione,  salva motivata impossibilita', e' riservato alle
donne,   in   conformita'   all'art. 57   del  sopra  citato  decreto
legislativo.