Art. 8.

                    Formazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 7 del presente bando.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella  valutazione  dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle
prove   scritte  di  cui  al  precedente  art. 6  e  della  votazione
conseguita nella prova orale.
    E'  dichiarato  vincitore, nel limite del posto messo a concorso,
il  candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito formata
secondo i criteri sopra specificati.
    La  graduatoria  di  merito, approvata con decreto del rettore di
questo  Ateneo,  e'  immediatamente  efficace  ed e' affissa all'albo
dell'Universita'.   Dell'avvenuta   affissione   viene  data  notizia
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale.
    Dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i
termini per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di  merito  rimane  efficace  per  un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.