Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione e' nominata con decreto rettorale ed e' composta da un presidente, scelto tra il personale dirigente della pubblica amministrazione o tra i professori universitari di ruolo e da due esperti delle materie oggetto del concorso e comunque dipendenti da amministrazioni pubbliche di qualifica non inferiore alla ex VIII (attualmente posizione economica D2). Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Universita' con qualifica non inferiore all'ex collaboratore (attualmente posizione economica C4) dell'area amministrativo-contabile. Il presidente ed i componenti sono individuati mediante sorteggio sulla base di terne formulate dal rettore. Non possono far parte della commissione, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in conformita' all'art. 57 del sopra citato decreto legislativo.