Art. 6. Prove di esame Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in un colloquio sulle materie indicate nell'allegato programma di esame (allegato 2). I candidati ammessi a sostenere le prove dovranno presentarsi nella sede, nei locali, nei giorni e nell'ora che verranno indicati con apposita comunicazione che verra' rimessa loro dalla amministrazione universitaria, con raccomandata a.r., non meno di quindici giorni prima della prova medesima. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o voto equivalente. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, mediante raccomandata a.r. Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportati, che sara' affisso nella sede degli esami. La prova orale non si intendera' superata se il candidato non avra' ottenuto una votazione di almeno 21/30 o voto equivalente. La mancata presentazione alle prove di esame sara' considerata come rinuncia al concorso.