Art. 6.

                           Prove di esame

    Gli  esami  consisteranno  in  due  prove  scritte,  di cui una a
contenuto  teorico-pratico,  e in un colloquio sulle materie indicate
nell'allegato programma di esame (allegato 2).
    I  candidati  ammessi  a  sostenere le prove dovranno presentarsi
nella  sede,  nei locali, nei giorni e nell'ora che verranno indicati
con   apposita   comunicazione   che   verra'   rimessa   loro  dalla
amministrazione  universitaria,  con  raccomandata  a.r., non meno di
quindici giorni prima della prova medesima.
    Alla   prova  orale  saranno  ammessi  i  candidati  che  avranno
riportato  in  ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
voto equivalente.
    L'avviso  per  la  presentazione  alla  prova orale sara' dato ai
singoli  candidati  almeno  venti  giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla, mediante raccomandata a.r.
    Ai  medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte.
    La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
    Al   termine   di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportati, che sara' affisso nella
sede degli esami.
    La  prova  orale  non  si intendera' superata se il candidato non
avra' ottenuto una votazione di almeno 21/30 o voto equivalente.
    La  mancata  presentazione  alle prove di esame sara' considerata
come rinuncia al concorso.